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CONI, il presidente Frattini respinge l’istanza cautelare presentata dall’U.S.Palermo

di Hellas Live

Pubblicato il : 17 Maggio 2019 - 18:14

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Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto un decreto relativo al ricorso presentato dalla società U.S. Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Procura Federale della FIGC e nei confronti del sig. Maurizio Zamparini, del dott. Anastasio Morosi , del dott. Giovanni Giammarva, del Benevento Calcio s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento della ordinanza della Corte Federale d’Appello della FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 102/CFA (2018/2019), adottata il data 16 maggio 2019, comunicata in pari data, che si è pronunciata sulla istanza cautelare urgente formulata dalla società US Città di Palermo S.P.A. nel reclamo dalla stessa introdotto in data 15 maggio 2019, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicato sul C.U. n. 63/TFN del 13 maggio 2019 concernente il deferimento del Procuratore federale n. 12055/816pf18-19/GP/GC/blp del 29 aprile 2019. Questo in quanto: visto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2019, presentato, in data odierna, dalla società U.S. Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Procura Federale della FIGC e nei confronti del sig. Maurizio Zamparini, del dott. Anastasio Morosi, del dott. Giovanni Giammarva, del Benevento Calcio s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento della ordinanza della Corte Federale d’Appello della FIGC - Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 102/CFA (2018/2019), adottata in data 16 maggio u.s., comunicata in pari data, che si è pronunciata sulla istanza cautelare urgente formulata dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. nel reclamo dalla stessa introdotto in data 15 maggio 2019, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicato sul C.U. n. 63/TFN del 13 maggio 2019 concernente il deferimento del Procuratore Federale n. 12055/816pf18-19/GP/GC/blp del 29 aprile 2019; vista la richiesta di misura cautelare ivi contenuta, ex art. 57 comma 2, lett. d), del Codice della Giustizia Sportiva, finalizzata alla sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della decisione del Tribunale Federale FIGC del 13 maggio 2019 sino alla definizione del citato giudizio d'appello, attualmente pendente; considerato che, in questa fase di sommaria delibazione, le questioni sollevate circa la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport e le altre questioni dedotte dalle parti non consentono l’assunzione di un provvedimento inaudita altera parte, senza l’audizione del Collegio in camera di consiglio; ritenuto, pertanto, che non ricorrono le condizioni per la concessione del provvedimento cautelare richiesto; Respinge l’istanza cautelare invocata. Fonte: coni.it
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